Art. 28.

      1. L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente nei registri cronologici di cui all'articolo 26, comma 1, prima dell'esecuzione, gli atti richiesti con l'ammontare dei diritti e delle indennità a qualsiasi titolo riscossi o da recuperare.
      2. Qualora i diritti e le indennità di cui al comma 1 non siano preventivamente determinabili, l'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente nei registri cronologici, prima dell'esecuzione, gli atti richiesti e annotare, entro il giorno successivo all'esecuzione, l'ammontare dei diritti e delle indennità riscossi o da recuperare.
      3. L' ufficiale giudiziario, entro i primi quindici giorni di ciascun mese, deve addizionare le somme iscritte nei registri cronologici relative a diritti e indennità di trasferta percepiti per le richieste pervenute entro il mese precedente, nonché le percentuali riscosse nello stesso mese, riportando i totali in lettere.
      4. A margine dell'originale, l'ufficiale giudiziario deve indicare il numero corrispondente del registro cronologico, nonché la specifica dei diritti, delle indennità e dell'eventuale deposito, con il totale in cifre, apponendovi la data e la firma; a margine delle copie, è sufficiente esporre in cifre il totale dei diritti e delle indennità percepiti, fermo restando l'obbligo di indicare il numero del registro cronologico e di apporre la data e la firma.